Le aliquote Iva

2023-03-16 17:45:23 By : Mr. Caroline Mao

Le aliquote Iva sono suddivise in tre gruppi, quello per l’ordinaria del 22%, quello con le agevolate al 10% ed infine quello con le aliquote IVA al 4%: in questo articolo vediamo in sintesi quali sono e dove troverete i link agli articoli di approfondimento correlati. ;-)

Con la Manovra di Ferragosto l’aliquota ordinaria per le operazioni dal 17 settembre hanno subito un incremento dell’aliquota ordinaria dal 20% al 21% per poi salire al 22% ma questa ormai è acqua passata e volgiamoci invece all’analisi delle altre fattispecie.

L’aliquota agevolata del 4% risponde all’esigenza del Legislatore di tutelare i consumi di alcune tipologie di beni come per esempio i beni di prima necessità, o prestazioni di servizi di utilità sociale (esempio l’acquisto di auto da parte di portatori di handicap) gli alimenti ma anche talune tipologie di prestazioni di servizi come quelle nel settore edile limitatamente a quelle che interessano alcune tipologie di immobili e alcune condizioni soggettive (agevolazioni prima casa).

La stessa aliquota IVA si applicherà per alcune tipologie di prestazioni socio sanitarie rese in favore di alcuni soggetti svantaggiati da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in base a contratti di appalto e a convenzioni che troverete indicate nell’articolo 10 del DPR 633 del 1972.

Vi ricordo che le parole in celeste vi rimandano agli articoli di approfondimenti o ai contenuti speciali o alle tabelle.

Vi segnalo che le aliquote iva agevolate al 4% le troverete nella Tabella A, Parte II  del DPR 633 del 1972

Lo stesso vale per le aliquote Iva al 10% che il Legislatore tutela per la loro natura e funzione sociale e che ritroviamo soprattutto come espressione di prestazioni di servizi svolte nel settore edile ma anche altre molto particolari come per esempio la gestione di impianti di fognatura o di depurazione oppure servizi di pulizia di caditoie o la rimozione del sedime dal fondo dei pozzetti stradali o la disostruzione dei sifoni e relativo smaltimento dei residui e adeguamento bocchette

1)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197; 2)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197; 3) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04); 4) lardo, compresa la ventresca e compreso il grasso di maiale non pressato ne’ fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato; grasso di volatili congelato o surgelato (v.d. ex 02.05 – ex 02.06); (26 A) 5) pesci, crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), congelati o surgelati (v. d. ex 03.01 – ex 03.03); 6) latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (v. d. 04.02); 7) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. ex 04.05); 8) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04); 9) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all’alimentazione degli animali (v.d. ex 05.8); 10) prodotti di origine animale, non nominati ne’ compresi altrove (v.d. 05.15); 11) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02); 12) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, disseccati, disidradati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.04); 12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all’alimentazione (v.d. ex 12.07) 13) frutta, anche cotte, congelate o surgelate, senza aggiunta di zuccheri (v.d. 08.10); 14) caffe’, anche torrefatto o decaffeinato, e succedanei del caffe’ contenenti caffe’ in qualsiasi proporzione; te’; mate (v. d. ex 09.01 – 09.02 – 09.03); 15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio; 16) farine di legumi da granella secchi; farine di frutta; farina, semolino e fiocchi di patate (v. d. 11.03 – 11.04 – 11.05); 17) farine e semolini di sago, di manioca, d’arrow-root, di salep, di topinambur, di patate dolci e di altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina (v. d. 11.06); 18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati;carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; 19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura; 20) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v. d. 11.09); 21) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorche’ non ultimate, purche’ permanga l’originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (a) . In caso di dichiarazione mendace nell’atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell’atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota; 21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all’allevamento del bestiame e alle attivita’ connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorche’ non ultimate, purche’ permanga l’originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all’articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 22) succhi ed estratti vegetali di luppolo, manna (v. d. ex 13.03) ; 23)strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. 15.01); (26) 24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell’11 maggio 1984; 25) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, n. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.26 FEBBRAIO 1994, N. 133; 26) assegnazioni,anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi; 27) altri grassi e oli animali destinati alla nutrizione degli animali (v. d. ex 15.06); (39) (40) 28) oli vegetali destinati all’alimentazione umana od animale, escluso l’olio d’oliva (v. d. ex 15.07); 29) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all’alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.12); 30) margarina, imitazioni dello strutto ed altri grassi alimentari preparati (v. d. 15.13); 31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita’ motorie; motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche’ autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonche’ le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; 32) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato d’oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02); 33) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v. d. 16.03); 34) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati (v. d. ex 16.04 – 16.05); 35) prestazioni relative alla composizione montaggio, duplicazione, legatoria e stampa anche in scrittura braille e su supporti audio- magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 36) altri zuccheri, sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi caramellati, destinati alla alimentazione umana od animale (v. d. ex 17.02); (62) 37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni; 38) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2013, N. 90; (146)(148) 39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l’attivita’ di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprieta’ indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonche’ alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis); 40) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06); (28) (39) 41) estratti di malto (v. d. 19.01); 41-bis) NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228; (148) 41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. 41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti; (116) 42) preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento di peso (v. d. 19.02); 43) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N.889; 44) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d. 19.04); 45) prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: “piffed rice”, “corn flakes” e simili (v. d. 19.05); 46) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N.889; 47) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v. d. 19.08); 48) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01); 49) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02); 50) frutta congelata, con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.03); 51) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v. d. 20.04); 52) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.05); 53) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 20.06); 54)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 MARZO 1976, N. 46,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 10 MAGGIO 1976, N. 249; 55) cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe’ e loro estratti (v. d. 21.01); 56) estratti o essenze di caffe’, di te’, di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v. d. 2102 – ex 30.03); 57) farina di senapa e senapa preparata (v. d. 21.03); 58) salse, condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v. d. 21.04 – 21.05); 59) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v. d. 21.06); 60) preparazioni alimentari varie (v. d. 21.07); 61) acqua, acque minerali; 62) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 MARZO 1976, N. 46,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1976, N. 249; 63) birra (v. d. 22.03); 64) vini liquorosi ed alcoolizzati; vini spumanti ad eccezione di quelli portanti la indicazione “fermentazione naturale in bottiglia” o equivalente, ovvero una denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia; vermouth ed altri vini di uve fresche e aromatizzate con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti piu’ del ventuno per cento in volume di alcole (v. d. ex 22.05 – ex 22.06); 65) aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v. d. ex 22.10); 66) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all’alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all’alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01); 67) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v. d. 23.02); 68) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v. d. 23.03); 69) panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. ex 23.04); 70) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali (v.d. 23.07); 71) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889; 72) lecitine destinate all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.04); 73) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03); 74) pelli gregge, ancorche’ salate, degli animali della specie bovina, ovina, suina ed equina (v.d. ex 41.01); (26) 75) saponi comuni; 76) gas ed energia elettrica per uso domestico; 77) fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all’art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e aggiunte case rurali, ceduti dalle imprese costruttrici; beni, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati stessi; 78) prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria, inclusi i vaccini, nonche’ prodotti la cui vendita deve essere obbligatoriamente effettuata dalle farmacie; 79) libri, compresi quelli di antiquariato; edizioni musicali a stampa, carte geografiche; materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico; periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo; (28) 80) materiali e prodotti dell’industria lapidea in qualsiasi forma o grado di lavorazione; 81) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche; 82) fertilizzanti e prodotti fitosanitari; 83) seme per la fecondazione artificiale del bestiame; 84) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi; 85) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali. 86) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1979, N. 24. (50) (51) (96)

lAnche queste le troverete nella Tabella A, Parte III  del DPR 633 del 1972

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari; 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04); 3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 – ex 02.06); 4) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere, escluse quelle classificate di lusso, e nei parchi di campeggio. (9) 5) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate; 6) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N.889; 7) prestazioni di servizi effettuati in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui al n. 77) della parte seconda. (126) 8) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico. 9) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8. (38) 10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all’alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 – 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03); (49) 127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione; (125) 127-ter) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248; 127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformita’ alla vigente normativa in materia di risparmio energetico; 127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all’articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni; 127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies); 127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies); 127-octies) NUMERO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 2011, N. 217; 127-novies prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell’articolo 10, numero 14), del presente decreto; 127-decies) francobolli da collezione e collezioni di Francobolli; 127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (b), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta’ o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi,ancorche’ non ultimate, purche’ permanga l’originaria destinazione,qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni , ancorche’ non ultimati, purche’ permanga l’originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici; 127-duadecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica; 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo; 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo 127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi; (54) (55) 127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall’articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all’articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all’articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto nonche’ prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione. (57A) (60) (62) (69) 127-septiesdecies oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d’arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari. 127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. 127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. (74) (77) (91) (92)

Gli articoli di approfondimento dedicati al tema sono per lo più rivolti a dare ulteriori spunti all’applicazione dell’Iva del 4% in edilizia o del 10% sulle ristrutturazioni di casa. Per cui leggete anche l’articolo Iva 10% o Iva 4% con appunto l’approfondimento delle aliquote IVA nel settore edile.

Vi segnalo poi l’articolo dedicato all’apertura della partita IVA e la Guida al Reverse Charge o Integrazione Iva

Buongiorno vorrei sapere la pitturazione interna di.una prima casa di nuova costruzione quale aliquota iva prevede grazie

Quindi se ho un Hotel il servizio di deposito bagagli a pagamento sconta l’iva al 105 a digfferenza del deposito bagagli in stazione che fattura con iva 22% ? grazie per la risposta

Buongiorno, sto avviando un attività di vendita di prodotti secchi da forno in private label, dove il riconfezionamento dei prodotti sfusi che mi arrivano lo vado ad effettuare nel mio laboratorio. Quale aliquota Iva devo applicare nella vendita dei suddetti prodotti secchi da forno riconfezionati da me? Sia per la vendita B2C che per B2B? l’aliquota Iva che ho pagato ai produttori ( 4% e 10 %)? O l’aliquota del 22,%? Grazie per l’attenzione.

Buon giorno, ho iniziato da poco la produzione di saponi. Dalla tabella risulta che l’IVA da applicare (al n. 75) ai saponi comuni è del 10%. Confrontandomi con i rivenditori, essi applicano invece il 22%. C’è differenza tra un sapone cosiddetto “comune” e altri tipi di sapone, o meglio, cosa si intende per sapone comune e cosa lo identifica rispetto ad un sapone “non comune”? Grazie per la risposta

Pardon grazie della segnalazione dle refuso, è stata subito corretta

Vorrei solo farvi notare che l’aliquota IVA è passata dal 21 al 22% in data 01.10.2013 …

Sta leggendo l’articolo errato, dovrebbe andare in quello edicato all’Iva al 10% o al 4% e verificare se rientra in una delle fattispecie che consentono l’applicazione dell’Iva agevolata. Se ha problemi mi riscriva

ho una casa di nuova costruzione ma purtroppo gli infissi non sono stati montati bene e dobbiamo mettere i doppi infissi esterni, volevo sapere quale aliquota iva devo richiedere al venditore visto che è la mia prima casa?

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